Per gli ex dipendenti delle poste risulta sempre piuttosto difficile la comprensione delle regole per il pensionamento. Colpa di una serie di interventi normativi non sempre chiari nel loro intento e di una privatizzazione non del tutto completa del rapporto di lavoro. Vale quindi la pena ripercorrere brevemente la storia di questi assicurati. Sino al 1994 i dipendenti postali erano pubblici impiegati ed il relativo rapporto previdenziale era interamente analogo a quello degli altri dipendenti statali (es. insegnanti, magistrati eccetera). La loro posizione previdenziale era regolata dal DPR 1092/1973 con iscrizione previdenziale al conto assicurativo del Ministero del Tesoro. Dal 1° agosto 1994 a seguito della legge n. 71 del 1994 il legislatore stabilì l'iscrizione di tutto il personale di Poste Italiane presso il Fondo di Quiescenza dell’Istituto Postelegrafonici (Fondo Ipost). A seguito del trasferimento, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 giugno 1995, n. 329, l’Istituto Postelegrafonici provvedeva ad erogare il trattamento di quiescenza e previdenza nonché le prestazioni di assistenza e mutualità in favore degli iscritti, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro. Il Fondo Ipost ha avuto vita sino al 31 maggio 2010 quando l’art. 7, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ne ha disposto la soppressione ed il trasferimento delle relative funzioni all'Inps. Durante questi anni il settore ha visto importanti cambiamenti con la privatizzazione dell'Ente Poste che è divenuta una SPA con numerose società collegate e la una progressiva trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti. Nonostante le vicissitudini relative al cambio di veste le regole di calcolo della pensione per gli ex dipendenti postali e delle società collegate a Poste Italiane SPA resta soggetta a regole particolari, a metà strada tra quelle vigenti per i dipendenti pubblici e quelle previste per i lavoratori del settore privato. Infatti nonostante la profonda trasformazione la liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale continua ad essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) applicando interamente le regole di cui al DPR 1092/1973 per i dipendenti statali. I criteri distintiviCiò comporta che al pari degli altri dipendenti statali, pertanto,le regole di calcolo della pensione sono più favorevoli rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato per quattro fattori principali: 1) la presenza di rendimenti più generosi nelle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo; 2) l'assenza di un tetto pensionabile almeno sino al 1993; 3) la possibilità di godere di una maggiorazione della base pensionabile pari al 18% dello stipendio con esclusione dell'IIS (legge 177/1976); 4) la possibilità di calcolare la quota di pensione riferita alle anzianità maturate sino al 1992 sulla base dello stipendio in godimento al momento della cessazione. Con l'introduzione del sistema contributivo, dal 2012 o dal 1996 a seconda rispettivamente se l'assicurato vanta o meno 18 anni di contributi al 1995 molte di queste differenze sono andate attenuandosi. Al pari degli altri dipendenti statali ai lavoratori delle poste non è riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità ma la pensione di inabilità alle mansioni (per la quale occorrono almeno 15 anni di servizio); è riconosciuta però la facoltà del computo gratuito (e d'ufficio) dei servizi prestati in altre amministrazioni dello stato ai sensi degli artt. 113 e 115 del DPR 1092/1973; vi sono forti ostacoli alla concessione del supplemento di pensione per eventuale rioccupazione dopo la pensione; l'anzianità assicurativa è espressa in giorni, mesi ed anni e non in settimane; a seguito della Riforma Fornero dal 2012 non è più riconosciuta la pensione privilegiata; l’aliquota di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a 32,65%, di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 8,85% a carico del lavoratore. A differenza delle lavoratrici statali ai fini della pensione di vecchiaia le lavoratrici delle poste sono state considerate come lavoratrici del settore privato. Pertanto sino al 31 dicembre 2011 queste potevano pensionarsi con un'età anagrafica di 60 anni anzichè 65 anni e solo dal 1° gennaio 2018, con la scomparsa della distinzione tra pubblico e privato dovuta alla Legge Fornero, l'età pensionabile ha raggiunto l'età stabilita per le donne del pubblico impiego, vale a dire 66 anni e 7 mesi (cfr: Circolare Inps 100/2011; Circ. Inps 35/2011) Parte RetributivaI coefficienti di rendimento delle anzianità soggette al calcolo retributivo sono quelli previsti dall'articolo 44 del DPR 1092/1973 per i dipendenti civili dello Stato (vale a dire 2,33% per i primi 15 anni di contribuzione e 1,8% per gli anni successivi entro il massimo dell'80% della base pensionabile). Dal 1995 l'aliquota di rendimento non può superare il 2%. La parte retributiva dell'assegno si compone della Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva in possesso al 31.12.1992 e che si calcola in base all'ultimo stipendio percepito al momento del pensionamento e della quota B determinata con i criteri di cui al Dlgs 502/1993 riferita alle anzianità contributive maturate tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se l'assicurato vanta almeno 18 anni di contributi al 1995) e che si calcola sulla base della media delle retribuzioni pensionabili percepitenegli ultimi 10 anni di servizio(se al 31.12.1992 c'erano almeno 15 anni di contributi) o sulla base della media delle retribuzioni pensionabili percepite dal 1993 al pensionamento (se al 31.12.1992 non c'erano 15 anni di contributi).
Parte contributivaLa parte contributiva della pensione (quota C) si applica pro rata dal 1° gennaio 1996 per i postali in possesso di meno di 18 anni di contributi al 1995 o dal 1° gennaio 2012 per coloro in possesso di almeno 18 anni di contributi al 1995. Per il personale assunto in servizio dal 1996 l'intero assegno è determinato con le regole di calcolo contributive. La quota contributiva della pensione è determinata moltiplicando la base pensionabile annua per l'aliquota di computo (33%); il montante così determinato è rivalutato per la media quinquennale della variazione del PIL (tasso di capitalizzazione). Alla fine della carriera lavorativa il montate totale viene moltiplicato per i coefficienti di trasformazione vigenti alla data di pensionamento determinando così l'importo lordo annuo della pensione.
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